È vero, la delibera dell'Autorità TLC pensata per
mettere un freno a 899 e dintorni era arrivata tardi,
a grande distanza dalle prime segnalazioni di truffe ai danni degli
utenti. Eppure quella delibera era difettata, colpiva anche operatori
che abusi non ne hanno commessi, restringeva la libertà di
operare in
un libero mercato e soprattutto è stata emessa da un organo
che non ne
aveva competenza: è dando credito a queste motivazioni che
il TAR del
Lazio ha deciso di annullare la delibera.
È vero, la delibera dell'Autorità TLC pensata per
mettere un freno a 899 e dintorni era arrivata tardi,
a grande distanza dalle prime segnalazioni di truffe ai danni degli
utenti. Eppure quella delibera era difettata, colpiva anche operatori
che abusi non ne hanno commessi, restringeva la libertà di
operare in
un libero mercato e soprattutto è stata emessa da un organo
che non ne
aveva competenza: è dando credito a queste motivazioni che
il TAR del
Lazio ha deciso di annullare la delibera.
Non deve sorprendere: il TAR aveva già bloccato la
prima delibera in materia del Garante delle TLC, spingendo lo stesso Garante a
varare un ulteriore provvedimento
che aggirava i problemi emersi in quella sede, un provvedimento che
però ha ora incontrato la scure dello stesso TAR. La ragione
dell'annullamento è formale: Agcom non aveva secondo il TAR
l'autorità
di decidere il blocco, che è invece di competenza
ministeriale.
In
calce alla lunga sentenza con cui i magistrati amministrativi hanno
ricostruito la storia della "contesa" tra i numerosi operatori del
settore e le altrettanto numerosi consumatori si legge che il TAR
"definitivamente pronunciando, in parte accoglie il ricorso principale,
con conseguente annullamento della delibera n. 97/08/CONS, ed in parte
lo dichiara inammissibile; accoglie i motivi aggiunti, con conseguente
annullamento della delibera n. 348/08/Cons".
Questo significa che il blocco automatico per le
chiamate a numeri a sovrapprezzo verrà rimosso:
in vigore dal primo ottobre, secondo gli operatori di settore ha
già
causato danni economici. Non la pensano così le associazioni
del
consumo che in queste ore stanno attaccando il provvedimento. A detta
del Movimento difesa del Cittadino, ad esempio, la decisione del TAR
significa che "continueranno le truffe a danno degli utenti".
Sul
piede di guerra anche l'ADOC, che parla di "decisione gravissima".
Secondo l'Associazione del consumo "la sentenza ha dell'incredibile.
Intorno a questa giostra delle numerazioni a sovrapprezzo si sono
generate ingenti truffe e bollette gonfiate all'insaputa del
consumatore, anche per migliaia di euro. E rispetto a questi fatti gli
operatori non si sono mai assunte le proprie responsabilità.
Sono stati
completamente vanificati gli sforzi delle Associazioni dei consumatori
e dell'Agcom per tutelare l'utenza. Che adesso subirà danni
incalcolabili, continueranno ad arrivare bollette con cifre
astronomiche".
E mentre dall'Autorità TLC si fa sapere
informalmente che partirà al più presto un
ricorso al Consiglio di
Stato contro la decisione del TAR, ricorso che sarà
sostenuto dalle
associazioni dei consumatori, gli operatori telefonici rimangono in
attesa di una comunicazione dell'autorità amministrative per
"dare
corpo" alla cancellazione del blocco automatico.
Di seguito, invece, il testo completo della sentenza del TAR.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Sezione Terza Ter
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul
ricorso n. 4785 del 2008 Reg. Gen. proposto da Greentel S.r.l., dal
Comitato Operatori Servizi Telefonici e Telematici - COSTT, da eDreams
S.r.l., da Punto S.r.l., da Dvbcom S.r.l., da Telemedico S.r.l., da
Unitedcom S.r.l., ciascuna in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentate e difese dagli Avv.ti Domenico Siciliano e
Giovanna De Santis, presso i quali sono elettivamente domiciliate in
Roma, alla Via di San Sebastianello n. 9;
CONTRO
A.G.COM. - Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni,
in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa ope legis
dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è
pure
legalmente domiciliata in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12;
e nei confronti
di Telegate Italia S.r.l.
e con l'intervento ad opponendum
- del Codacons e dell'Associazione degli Utenti per i diritti
telefonici - A.U.S. TEL Onlus
- dell'Associazione Altroconsumo
- dell'Associazione Assoutenti
- dell'Associazione Confconsumatori
- dell' Associazione Movimento Difesa del Cittadino
- dell'Associazione Codici
per l'annullamento
-
della delibera A.G.COM. n. 97/08/CONS del 20/2/2008 (pubblicata nella
G.U.R.I. del 17/3/08), avente ad oggetto "Nuovi termini di attuazione
delle disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 della delibera n.
418/07/CONS recante disposizioni in materia di trasparenza della
bolletta telefonica, sbarramento selettivo di chiamata e tutela
dell'utenza ed ulteriori norme a tutela dell'utenza", nelle parti in
cui: a) dispone l'attivazione automatica del blocco permanente di
chiamata verso le numerazioni di cui all'allegato 1 alla delibera
A.G.COM. n. 418/07/CONS del 2/8/07 a partire dal 30/6/08; b) dispone lo
svolgimento di adempimenti informativi all'utenza preliminari
all'applicazione del blocco permanente; c) dispone che gli utenti
debbano comunicare la rinuncia all'applicazione del blocco permanente
entro il 30/5/2008;
- della delibera A.G.COM. n. 201/08/CONS del
23/4/08, non pubblicata in G.U., avente ad oggetto "modifica del
paniere di numerazioni di cui all'allegato 1 della delibera n.
418/07/CONS";
- di qualsiasi altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'A.G.COM. e di Telegate
Italia S.r.l.;
Visti gli atti di intervento ad opponendum indicati in epigrafe;
Visto il ricorso per motivi aggiunti;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore, alla pubblica udienza del 13/11/2008, il Cons. Stefano
Fantini;
Uditi i difensori delle parti come da verbale di udienza;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO
Con
atto ritualmente notificato e depositato le ricorrenti impugnano le
delibere in epigrafe meglio specificate, concernenti i cc.dd. "servizi
a sovrapprezzo", cioè "forniti attraverso reti di
comunicazione
elettronica, accessibili al pubblico, anche mediante l'uso di
specifiche numerazioni, definite nel piano nazionale di numerazione, od
a livello internazionale dagli appositi organismi, che consentono
l'accesso degli utenti ad informazioni o prestazioni a pagamento",
secondo quanto recita l'art. 1, I comma, lett. i), del d.m. 2/3/2006,
n. 145 (c.d. decreto Landolfi).
Si tratta delle numerazioni,
rilasciate mediante provvedimento concessorio, avente per oggetto i
diritti d'uso, comincianti con i prefissi 892, 899, 144 e 166, con le
quali è possibile chiedere informazioni commerciali,
acquistare un
biglietto aereo o ferroviario, organizzare una vacanza, etc.
Gli
operatori cui è assegnata la titolarità dei
diritti d'uso delle
numerazioni premium possono poi gestire direttamente la fornitura dei
servizi al pubblico, ovvero cedere l'uso delle numerazioni a soggetti
terzi, denominati "centri servizi".
Il decreto Landolfi, che
disciplina tale materia, prevede il c.d. "blocco selettivo di
chiamata", cioè la possibilità per l'utente di
ottenere gratuitamente
dal proprio operatore telefonico un codice personalizzato (PIN),
attraverso il quale abilitare o disabilitare le chiamate verso
numerazioni per servizi a sovrapprezzo (art. 19).
Nel vigore del
predetto decreto n. 145/06 l'A.G.COM ha adottato la delibera n.
418/07/CONS del 7/8/2007, dettante disposizioni integrative in materia
di trasparenza della bolletta telefonica e prevedente, per le chiamate
dirette alle numerazioni premium, che gli operatori telefonici
forniscano agli utenti sia il blocco selettivo introdotto dal decreto
Landolfi, sia un blocco permanente delle chiamate, su scelta
dell'utente.
Quindi, sia ai sensi del d.m. n. 145/06, che della
delibera A.G.COM. n. 418/07/CONS qualsiasi limitazione delle chiamate
verso numerazioni per servizi a sovrapprezzo presuppone un'esplicita
richiesta dell'utente al fornitore del servizio telefonico, che ha
l'obbligo di attivare il blocco richiesto (selettivo o permanente).
Con
la delibera n. 97/08/CONS, oggetto del presente gravame,
l'Autorità ha
imposto agli operatori di telefonia fissa di attivare automaticamente
agli utenti, a partire dal 30/6/2008, il blocco permanente delle
chiamate dirette verso numerazioni per servizi a sovrapprezzo, misura
in precedenza criticata dalla Commissione europea per la sua
anticoncorrenzialità.
Gli operatori telefonici sono tenuti ad
informare gli utenti dell'applicazione automatica del blocco permanente
e del fatto che l'eventuale rinuncia all'applicazione di detto blocco
dovrà essere espressa entro il 31/5/2008.
Deducono a sostegno del ricorso i seguenti motivi di diritto:
1)
Violazione dell'art. 1, XXV comma, del d.l. n. 545/1996, convertito
dalla legge n. 650/1996; nullità per incompetenza assoluta.
L'art.
1, XXV comma, del d.l. n. 545/96 attribuisce la potestà
regolatoria sui
servizi a sovrapprezzo al Ministero delle Comunicazioni, come
confermato anche dal parere 26/8/2002, n. 2354 del Consiglio di Stato,
che sottolinea il carattere di specialità della norma.
Di qui
l'incompetenza assoluta in cui è incorsa
l'Autorità nell'adozione delle
delibere impugnate, per essere intervenuta in una materia che la legge
ha sottratto alla sua competenza ed ha attribuito al Ministero delle
Comunicazioni.
Del resto, con le delibere n. 97/08/CONS e n.
201/08/CONS l'A.G.COM. non si è limitata ad integrare le
disposizioni
ministeriali, ma ha adottato regole nuove e più restrittive
rispetto a
quelle del d.m. n. 145/2006.
2) Violazione degli artt. 11 e 12
del d.lgs. n. 259/2003; eccesso di potere per sviamento dal fine e
contraddittorietà con precedenti provvedimenti.
Ai sensi degli artt.
11 e 12 del C.C.E. il Ministero e l'Autorità, qualora
intendano
adottare provvedimenti in applicazione del codice che abbiano un
impatto rilevante sul mercato di riferimento, sono tenuti al rispetto
di una serie di vincoli procedimentali che assicurano la tutela del
diritto di partecipazione, la speditezza dell'istruttoria ed il
contemperamento degli interessi coinvolti.
La proposta di
provvedimento deve essere pubblicata sul sito dell'Autorità
e nella
G.U.R.I., in modo da consentire agli interessati di averne conoscenza e
presentare le proprie osservazioni.
Tale procedura è derogata solo
ai sensi dell'art. 12, VI comma, del C.C.E., e cioè
allorché sussistano
circostanze eccezionali di necessità ed urgenza, nel quale
caso
l'Autorità può adottare provvedimenti cautelari
aventi effetto
immediato, ma a tempo determinato.
Per il loro carattere di
provvisorietà, i provvedimenti adottati dall'A.G.COM. per
fronteggiare
situazioni di gravità ed urgenza non possono rivestire il
carattere
della continuità e della stabilità degli effetti,
eccedendo la finalità
del momento ed andando a regolare stabilmente una situazione giuridica
od un assetto di interessi.
Ciò è invece accaduto nel caso di
specie, ove la delibera non è stata preceduta dallo
svolgimento
dell'ordinario iter procedimentale, che consente agli interessati il
diritto di partecipazione, ma al contempo ha posto una misura
definitiva, consistente nella disabilitazione automatica e definitiva
delle chiamate verso numerazioni per servizi a sovrapprezzo.
3)
Violazione della direttiva n. 2002/21/CE del 7/3/2002 (c.d. direttiva
quadro), della direttiva n. 2002/22/CE in data 7/3/2002 (c.d. direttiva
servizio universale); degli artt. 4 e 13 del d.lgs. n. 259/2003;
violazione dei principi di non discriminazione e
proporzionalità
dell'azione amministrativa; eccesso di potere per sviamento dal fine.
In
ogni caso le prescrizioni imposte dall'Autorità sono
illegittime perché
sproporzionate, illogiche e discriminatorie; dagli artt. 4 e 13 del
C.C.E. si evince che la disciplina dei servizi e delle reti di
comunicazione elettronica è volta a garantire, tra gli
altri, il
diritto costituzionalmente tutelato di libertà di iniziativa
economica
ed il suo esercizio in regime di concorrenza.
In tale prospettiva,
appare indubbio come il provvedimento gravato abbia introdotto una
misura con una forte valenza anticoncorrenziale, imponendo
l'attivazione automatica del blocco permanente delle chiamate verso
numerazioni premium.
Detta valenza anticoncorrenziale era già stata
affermata dalla Commissione europea a proposito dello schema di decreto
ministeriale relativo ai servizi Audiotex, che prevedeva l'applicazione
di un blocco permanente automatico delle chiamate verso numerazioni per
servizi a sovraprezzo, blocco che l'utente poteva rimuovere chiedendo
al proprio fornitore di servizi telefonici l'attribuzione di un PIN.
Al
riguardo, la Commissione europea ha affermato di non accettare il
principio che tutte le linee Telecom rimangano disattivate a meno che
l'abbonato le attivi con il proprio Pincode, in quanto ciò
si
tradurrebbe nell'introduzione di una barriera molto alta all'entrata
nel mercato.
Ciò evidenzia altresì il difetto di
proporzionalità e
l'illogicità della misura adottata rispetto alle
finalità perseguite,
vale a dire mettere l'utente finale in condizione di controllare le
chiamate dirette a numerazioni a sovrapprezzo, così da
ridurre il
rischio del verificarsi di fenomeni fraudolenti.
La misura appare
altresì discriminatoria ed ingiustificata in quanto imposta
solo nei
confronti degli operatori di rete fissa, senza che ciò possa
giustificarsi alla stregua delle dichiarate ragioni di
gravità ed
urgenza del provvedere.
4) Eccesso di potere per irragionevolezza manifesta, violazione del
principio di proporzionalità, sviamento dal fine.
La
delibera n. 97/08/CONS dispone che gli operatori di rete fissa devono
informare con ogni adeguato mezzo gli utenti in ordine
all'implementazione del blocco permanente alla data del 30/6/08 e che
entro il 30/5/08 essi hanno la facoltà di chiedere di essere
esclusi
dall'applicazione del blocco stesso.
Appare evidente come il periodo
intercorrente tra la data di pubblicazione della delibera A.G.COM. n.
97/08/CONS (11/3/08) e la data entro cui gli operatori doranno chiedere
di essere esclusi dall'applicazione del blocco permanente (30/5/08)
è
oggettivamente insufficiente a rendere una piena informativa all'utenza
circa l'introduzione del blocco stesso ed a consentire l'esercizio
consapevole della facoltà di chiedere l'esclusione.
5) In
subordine: violazione della direttiva n. 2002/21/CE del 7/3/2002, degli
artt. 4 e 13 del d.lgs. n. 259/2003; violazione dei principi di non
discriminazione e proporzionalità dell'azione
amministrativa; eccesso
di potere per sviamento dal fine, difetto di motivazione e di
istruttoria.
Illegittima è la delibera n. 201/08/CONS che introduce
deroghe all'applicazioe del blocco permanente per le numerazioni in
codice 892, utilizzate per servizi di pubblica utilità, per
informazione ed assistenza clienti e consumatori.
La scelta di
escludere dal blocco permanente una o più numerazioni
avrebbe dovuto
essere basata su criteri oggettivi e trasparenti.
La denunciata
disparità di trattamento appare chiara anche solo
considerando la
situazione della ricorrente eDreams, agenzia di viaggi on line leader
in Sud Europa, che vede escluso dal blocco, del tutto immotivatamente,
il numero 892040 di Volagratis, suo diretto concorrente; lo stesso
dicasi per Seat Pagine Gialle concorrente di eDreams con il servizio
Prontoviaggi.
Si sono costituite in giudizio l'A.G.COM. e Telegate
Italia S.r.l. chiedendo genericamente la reiezione del ricorso, senza
svolgere difese.
Sono intervenuti ad opponendum la CONFCONSUMATORI,
il Codacons, Altroconsumo, Assoutenti, il Movimento difesa del
cittadino, nonché l'associazione Codici.
Con ricorso per motivi
aggiunti è poi stata impugnata la delibera A.G.COM. n.
348/08/CONS in
data 19/6/08 con cui l'Autorità ha prefissato "nuovi termini
per
l'attivazione automatica del blocco permanente delle chiamate previsto
dalla delibera 97/08/CONS".
Con tale provvedimento, in particolare,
l'Autorità, alla luce dell'ordinanza della Sezione
15/6/2008, n. 2968,
di accoglimento della domanda cautelare proposta avverso la delibera
oggetto del gravame principale, e motivata con riferimento anche
"all'inadeguata informazione agli utenti sull'operatività
del
meccanismo del silenzio assenso" sin dal 31/5/08, ha rinviato
all'1/10/2008 il termine per l'applicazione del blocco permanente ed al
30/9/2008 quello per la manifestazione da parte degli utenti di una
volontà contraria all'applicazione di detto blocco alla
propria utenza.
I
motivi aggiunti reiterano sostanzialmente le censure già
svolte con il
ricorso principale, alla cui esposizione, per brevità,
può farsi
rinvio.
Giova peraltro precisare che con la terza censura viene,
più specificamente, contestata la
contraddittorietà ed il vizio
motivazionale della delibera che, da una parte, ravvisa l'urgente
necessità di stabilire un nuovo termine iniziale di
efficacia della
disciplina in materia di attivazione automatica del blocco selettivo,
e, dall'altro lato, contraddittoriamente afferma che l'uso improprio
della numerazione a sovrapprezzo presenta caratteri di estrema
diffusione ormai da numerosi anni, privando così di
giustificazione la
necessità di adeguati provvedimenti temporanei cautelari.
La
perplessità dell'azione amministrativa si evidenzia
altresì nel
riferimento, svolto nella delibera impugnata, all'audizione delle
associazioni dei consumatori che sarebbe avvenuta, del tutto
irritualmente, in sede ministeriale, in occasione della riunione del
Consiglio Nazionale dei Consumatori ed Utenti (CNCU) in data 18/6/08,
senza dunque attivazione di uno specifico procedimento da parte
dell'A.G.COM., ove fosse effettivamente garantito il diritto di
partecipazione anche delle odierne ricorrenti.
Con il quinto ed
ultimo motivo aggiunto le ricorrenti censurano poi il provvedimento
gravato per eccesso di potere, nella considerazione della persistente
inadeguatezza, nonostante il prolungamento del termine, delle
modalità
di informativa alla clientela dell'implementazione del blocco
permanente alla data dell'1/10/2008, per gli utenti che entro il
precedente 30 settembre non abbiano chiesto di essere esclusi
dall'applicazione del blocco stesso.
Si aggiunga ancora che appare
ragionevole ritenere che gli operatori diversi da Telecom non siano
pronti ad ottemperare alla delibera impugnata in ragione delle loro
dimensioni e capacità organizzative, tanto è vero
che alcuni di essi
hanno preferito inibire unilateralmente ai propri clienti le chiamate
verso numerazioni non geografiche prima dell'entrata in vigore del
blocco, proprio allo scopo di evitare di dovere ottemperare alle
onerose prescrizioni poste dall'A.G.COM.
All'udienza del 13/11/2008 la causa è stata trattenuta in
decisione.
DIRITTO
1.
- Occorre preliminarmente osservare che gli atti di intervento ad
opponendum dell'associazione Confconsumatori, dell'associazione
Movimento Difesa del Cittadino e dell'associazione Codici non risultano
notificati alle parti costituite in giudizio, come prescritto dall'art.
22, II comma, della legge 6/12/1971, n. 1034, e sono dunque
inammissibili.
L'intervento, poi, dell'associazione Assoutenti è
stato notificato alla sola parte ricorrente, e non anche alle altre
parti costituite, e dunque è anch'esso inammissibile (in
termini Cons.
Stato, Sez. IV, 7/10/1997, n. 1100; T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez.
II, 30/3/2007, n. 282).
2. - Va poi disattesa l'eccezione,
svolta dalle associazioni intervenienti, di inammissibilità,
quanto
meno parziale, del ricorso in ragione della mancata impugnativa della
delibera n. 418/07/CONS, cui risalirebbe il "blocco" delle chiamate
sovrapprezzo.
L'eccezione è infondata, e deve pertanto essere disattesa.
Occorre
invero considerare come, ad un'attenta lettura della delibera n.
418/07/CONS, emerge che la medesima, in conformità del d.m.
n. 145/06,
prevede lo sbarramento selettivo di chiamata per i servizi a
sovrapprezzo, che consente all'utente, previa richiesta al fornitore
del servizio di comunicazione elettronica, di bloccare determinati tipi
di chiamata in uscita, anche in via permanente (cfr. lett. l, m ed n
dell'art. 1 dell'All. A), mentre la delibera n. 97/08/CONS introduce un
differente meccanismo di silenzio - assenso, mediante il quale viene
disposta l'attivazione automatica sulle utenze fisse dello sbarramento
selettivo delle chiamate in uscita (salvo che sia intervenuta la
comunicazione dell'utente di non volerne fruire).
3. -
Egualmente infondata è l'eccezione di
inammissibilità per carenza di
interesse che sempre le associazioni intervenienti sollevano
nell'assunto che le delibere impugnate producano effetti solo nei
confronti dei gestori delle linee telefoniche, tra cui non sono
annoverabili le società ricorrenti.
È sufficiente a questo riguardo
ricordare come i diritti d'uso delle numerazioni premium possono essere
gestiti dai titolari - concessionari, ovvero da soggetti terzi,
denominati "centri servizi", e qualificati dall'art. 1, lett. m), del
d.m. 2/3/2006, n. 145, in termini di "persona fisica o giuridica che,
con l'utilizzo di opportuni apparati, consente all'utente finale di
accedere ad informazioni o prestazioni distribuite mediante le reti di
comunicazione elettronica. Il centro servizi può operare
direttamente
come fornitore di informazioni o prestazioni o tramite soggetti
diversi".
A dimostrazione del loro interesse al ricorso giova
aggiungere che le ricorrenti sono società operanti come
centri servizi;
ad esse si affianca il Comitato Operatori Servizi Telefonici e
Telematici - COSST, soggetto portatore di interessi diffusi degli
operatori del settore dei servizi su numerazioni a sovrapprezzo.
4.
- Procedendo ora alla disamina del merito del ricorso, va ricordato che
con il primo motivo viene dedotta la nullità per
incompetenza assoluta,
derivante dalla violazione dell'art. 1, XXV comma, del d.l. 23/10/1996,
n. 545, convertito nella legge 23/12/1996, n. 650, delle delibere
impugnate, nell'assunto che in materia di servizi a sovrapprezzo la
potestà regolatoria spetti al Ministero delle Comunicazioni,
e non
all'A.G.COM.
La censura è fondata nei termini che seguono.
Occorre
premettere come, effettivamente, la norma suindicata disponga che "il
Ministero delle poste e telecomunicazioni... adotta, sentite le
competenti Commissioni parlamentari, ai sensi della legge 23 agosto
1988, n. 400, un regolamento contenente norme riguardanti l'accesso ai
servizi audiotex, videotex ed a quelli offerti su codici
internazionali, prevedendo modalità di autoabilitazione e di
autodisabilitazione da parte degli utenti e degli abbonati al servizio
telefonico ed al servizio radiomobile di comunicazione".
In
attuazione della medesima è stato emanato il d.m. 2/3/2006,
n. 145,
regolamento recante la disciplina dei servizi a sovrapprezzo.
Si
evince dunque, come è stato riconosciuto, in sede
consultiva, da Cons.
Stato, 26/8/2002, n. 2354, che ai sensi dell'art. 1, XXV comma, del
d.l. n. 545/96, la competenza regolamentare in materia di accesso ai
servizi audiotex, videotex ed a quelli offerti su codici internazionali
spetta al Ministro delle Comunicazioni; né detta norma
può ritenersi
abrogata dallo ius superveniens (ed in particolare dall'art. 1, VI
comma, lett. c, n. 2, della legge 31/7/1997, n. 249, che attribuisce al
Consiglio dell'A.G.COM. il compito di garantire l'applicazione delle
norme legislative sull'accesso ai mezzi ed alle infrastrutture di
comunicazione, anche attraverso la predisposizione di specifici
regolamenti, ovvero dall'art. 60, III comma, del d.lgs. 1/8/2003, n.
259, che si limita ad attribuire all'Autorità un potere di
vigilanza
sui costi del servizio universale e dei servizi aggiuntivi).
Il
Consiglio di Stato, nel ricordato parere, ha evidenziato la
specialità
della materia dei servizi audiotex e videotex, cui sono connesse
"prevalenti esigenze di tutela della persona e dei valori di rilievo
sociale e culturale, e di prevenzione di danni e pregiudizi alla
sicurezza ed alla convivenza civile", tali da giustificare che la
funzione regolatrice sia attribuita al potere politico, e dunque al
Governo, invece che all'A.G.COM., portatrice, piuttosto, degli
interessi "alla trasparenza, al pluralismo, ed alla garanzia della
parità delle armi nei settori della informazione e dei mezzi
di
comunicazione".
Quanto ora osservato non determina peraltro la
nullità delle delibere gravate, presupponente la c.d.
incompetenza
assoluta, o, meglio, il difetto assoluto di attribuzione, secondo
quanto recita l'art. 21 septies della legge 7/8/1990, n. 241, nel testo
novellato dalla legge 11/2/2005, n. 15, che implicherebbe, tra l'altro,
il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, ma una mera
incompetenza relativa, in quanto sia il Ministero che l'A.G.COM. sono
attributari di funzioni nel settore delle comunicazioni elettroniche,
potendosi dunque escludere una completa estraneità
dell'Autorità al
potere che si è tradotto nel provvedimento adottato
(così, ex multis,
Cons. Stato, Sez. IV, 11/7/2001, n. 3898; T.A.R. Lazio, Sez. III ter,
1/8/2008, n. 7802).
Appare ravvisabile, oltre al profilo formale,
anche un contenuto qualitativo o contenutistico del vizio di
incompetenza, derivante dal fatto che le delibere dell'A.G.COM.
impugnate, a differenza della precedente delibera n. 418/07/CONS,
contengono disposizioni incompatibili (e dunque non integrative od
esecutive) rispetto alla legge ed al d.m. n. 145/06, come risulta
chiaro considerando che l'art. 19 del regolamento da ultimo citato
prevede che "i fornitori di servizi di comunicazione elettronica
offrono ai propri abbonati l'opzione del blocco selettivo di chiamata
associata ai servizi a sovrapprezzo" attraverso il codice
personalizzato (PIN), mentre le delibere oggetto di gravame
stabiliscono o comunque presuppongono la disabilitazione automatica
secondo il meccanismo del silenzio assenso, e dunque a prescindere da
un'esplicita manifestazione di volontà dell'utente.
Per meglio
percepire la differenza con il sistema introdotto dalla delibera n.
97/08/CONS, è utile chiarire che il "blocco selettivo di
chiamata",
secondo quanto desumibile dall'art. 1, lett. m), del più
volte citato
d.m. n. 145/06, consiste nella "opzione che consente per le reti
telefoniche pubbliche fisse di sbloccare, ovvero di bloccare,
gratuitamente, in modalità controllata dall'utente, su base
sia di
singola chiamata sia di abilitazione - disabilitazione fino a nuovo
ordine da parte dell'utente medesimo, attraverso un codice
personalizzato (PIN Personal Identification Number) le chiamate verso
le numerazioni associate ai servizi a sovrapprezzo".
5. - Con il
secondo mezzo viene dedotta la violazione degli artt. 11 e 12 del
C.C.E. (di cui al d.lgs. 1/8/2003, n. 259) nella considerazione che la
delibera n. 97/08/CONS, pur avendo un impatto rilevante sul mercato di
riferimento, è stata adottata senza la prescritta procedura
di
consultazione, risultando inoltre priva del carattere della
temporaneità che potrebbe giustificare l'emanazione di
provvedimenti
cautelari ed urgenti, in quanto determinante la disabilitazione
automatica e definitiva delle chiamate verso numerazioni premium.
Anche tale censura appare meritevole di positiva valutazione, e va
dunque accolta.
Si
desume invero dal corredo motivazionale della deliberazione n.
97/08/CONS che la medesima è stata adottata per la
necessità ed urgenza
di mettere a disposizione dell'utenza residenziale un ulteriore
intervento "per la realizzazione di un significativo livello di tutela
dei consumatori nel settore", anche "alla luce del recente ulteriore
aumento dei fenomeni collegati all'uso improprio di talune numerazioni
a sovrapprezzo, anche internazionale e satellitari".
Peraltro, nella
vicenda procedimentale in esame, non appare applicabile, per
insussistenza dei presupposti, come allegato da Altroconsumo, la
previsione dell'art. 12, VI comma, del C.C.E., che consente
all'Autorità, in circostanze straordinarie di urgenza, per
provvedimenti rientranti nell'ambito degli artt. 18, 19, 42, 45 o 66,
di adottare misure temporanee cautelari.
Il problema giuridico che
sembra dunque venire in rilievo non è tanto quello della
temporaneità
della delibera, cui avrebbe dovuto fare seguito l'adozione di un
provvedimento all'esito di un procedimento ordinario, ma,
più
radicalmente, la possibilità stessa di emanare una delibera
con impatto
rilevante sul mercato di riferimento senza il rispetto del meccanismo
di consultazione e trasparenza disciplinato dall'art. 11 del C.C.E.
Va
anzitutto precisato che nell'ambito di applicazione della norma da
ultimo citata rientra anche la delibera n. 97/08/CONS, secondo quanto
inferibile dall'art. 1, I comma, della delibera n. 453/03/CONS del
23/12/03 (recante regolamento concernente la procedura di consultazione
di cui all'art. 11 del d.lgs. 1/8/2003, n. 259), a norma del quale il
meccanismo di consultazione di cui all'art. 11 si applica, tra l'altro,
"nell'ambito degli altri procedimenti ove il responsabile del
procedimento riscontri, in sede di avvio del procedimento, che la
funzione di regolazione svolta dall'Autorità è
destinata a tradursi in
disposizioni di carattere normativo o a contenuto generale" (lett. b).
Posto
dunque che si imponeva un formale procedimento di consultazione, non
appare utilmente invocabile il generale potere cautelare desumibile
dall'art. 7, II comma, della legge generale sul procedimento
amministrativo, cui viene fatto un generale rinvio anche dall'art. 1
della medesima delibera n. 453/03/CONS dell'A.G.COM., in quanto
comunque lo stesso non deroga all'instaurazione della partecipazione
procedimentale, ma la differisce solamente.
Né persuade l'assunto
difensivo del Codacons che, richiamando l'art. 21 octies della legge n.
241/90, osserva come le deliberazioni gravate non avrebbero potuto
assumere differente contenuto anche se si fosse proceduto al prescritto
dialogo con gli operatori del settore, stante la necessità
di prevenire
frodi a danno degli utenti.
Ed infatti, da un canto, la delibera
impugnata non può certamente ritenersi provvedimento
vincolato, e,
d'altro canto, con riguardo alla seconda disposizione dell'art. 21
octies, II comma, concernente la mancata comunicazione dell'avvio del
procedimento, appare assorbente la considerazione che
l'Autorità non ha
inteso dimostrare in giudizio l'ineluttabilità del
provvedimento in
concreto adottato, e neppure che vi sia stata preliminarmente
un'adeguata consultazione pubblica.
Ne consegue l'illegittimità, anche sotto il profilo
scrutinato, della delibera impugnata.
6.
- L'accoglimento delle prime due censure, singolarmente considerate, e
nel loro insieme, determina l'annullamento dell'impugnata delibera n.
97/08/CONS nella parte in cui introduce il blocco permanente di
chiamata, consentendo al Collegio di esimersi dalla disamina degli
ulteriori motivi, che possono conseguentemente essere dichiarati
assorbiti.
7. - Deve poi, ed in via consequenziale, ritenersi
inammissibile per carenza di interesse il quinto motivo di ricorso,
esperito avverso la delibera n. 201/08/CONS, recante "modifica del
paniere di numerazione di cui all'allegato 1 della delibera n.
418/07/CONS", in via subordinata, e, più precisamente, per
l'ipotesi in
cui fosse ritenuta legittima l'introduzione del blocco permanente di
chiamata.
8. - Ne consegue che il ricorso principale deve essere
in parte accolto, con conseguente annullamento della delibera n.
97/08/CONS, ed in parte dichiarato inammissibile.
9. - Le
considerazioni che precedono inducono altresì
all'accoglimento dei
motivi aggiunti proposti avverso la delibera A.G.COM. n. 348/08/CONS in
data 19/6/08, recante "nuovi termini per l'attivazione automatica del
blocco permanente delle chiamate previste dalla delibera 97/08/CONS",
intervenuta a seguito dell'ordinanza di sospensione cautelare, disposta
dalla Sezione, della delibera n. 97/08/CONS nella parte in cui fissava
al 31/5/08 l'operatività di tale meccanismo di silenzio
assenso.
10.
- In conclusione, alla stregua di quanto precede, previa declaratoria
di inammissibilità dell'intervento ad opponendum
dell'associazione
Confconsumatori, dell'associazione Movimento Difesa del Cittadino,
dell'associazione Codici e di Assoutenti, il ricorso principale deve
essere in parte accolto, con conseguente annullamento della delibera
A.G.COM. n. 97/08/CONS, ed in parte dichiarato inammissibile; per le
stesse ragioni devono essere accolti i motivi aggiunti, con conseguente
annullamento della delibera A.G.COM. n. 348/08/CONS.
Sussistono giusti motivi per disporre tra le parti la compensazione
delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Sezione III Ter,
definitivamente pronunciando, in parte accoglie il ricorso principale,
con conseguente annullamento della delibera n. 97/08/CONS, ed in parte
lo dichiara inammissibile; accoglie i motivi aggiunti, con conseguente
annullamento della delibera n. 348/08/Cons.
Compensa tra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità
amministrativa.
Così deciso in Roma, nelle camere di consiglio del 13 e del
26 novembre 2008.
Perche
sempre nel Lazio queste sentenze?
Sosituire i giudici e' una cosa troppo semplice?